cronaca

Caso Swap, resta sospeso il procedimento per danno erariale

mercoledì 20 gennaio 2021
Caso Swap, resta sospeso il procedimento per danno erariale

Può apparire come la soluzione di un intricato risiko giudiziario l’ultimo pronunciamento delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei Conti di Roma, sul caso degli Swap sottoscritti dal Comune di Orvieto con la Banca Nazionale del Lavoro (Bnl) nei primi anni Duemila. Nella sostanza, l’organo supremo di giurisdizione contabile, ha confermato la sospensione del procedimento per danno erariale nei confronti degli imputati incardinato presso la Corte dei Conti di Perugia, in attesa che passi in giudicato il procedimento civile che al momento è fermo al secondo grado.

La vicenda giudiziaria, che coinvolge sindaci, membri della giunta e dipendenti comunali delle due amministrazioni orvietane a cavallo tra “vecchio” e “nuovo” millennio, sostanzialmente ha avuto un suo primo epilogo in sede civile. Durante il dibattimento in sede di procedimento civile furono posti in evidenza gli effetti delle cosiddette “clausole nascoste” che avrebbero poi portato i giudici a esprimersi nei confronti di Bnl, scagionando dalle responsabilità i rappresentanti delle amministrazioni orvietane.

Chiaramente BNL ha impugnato la sentenza di primo grado, ma nonostante questo la Procura generale della Corte dei Conti umbra decise di avviare il procedimento contabile. A sospendere le intenzione della Procura è invece subentrato il pronunciamento della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti dell’Umbria accogliendo l’istanza del legale difensore degli ex amministratori orvietani, l’avvocato Nicola Pepe, il quale sosteneva che il procedimento presso la Corte dei Conti non poteva incardinarsi fin quando la giustizia civile non avesse compiuto il suo iter, ovvero fino al terzo grado di giudizio.

Alla sospensiva della Sezione giurisdizionale si era però opposta la Procura Generale della Corte dei Conti facendo ricorso presso le Sezioni riunite di Roma, che però ha confermato quanto già stabilito, ovvero che il procedimento contabile potrà essere avviato soltanto quando l’iter civile sia definitivamente concluso

“La pronuncia delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei Conti - spiega l’avvocato Nicola Pepe (nella foto) - ha accolto l’eccezione della difesa con la conseguente declaratoria di inammissibilità dell’istanza di regolamento di competenza avanzato della Procura regionale umbra”.

“Accolgo con soddisfazione - commenta Pepe - la pronuncia del Supremo Organo giurisdizionale contabile, cogliendo in esso un valore doppio: di conferma del buon operato degli amministratori che assito e, al contempo, dell’esigenza di accertare in altra sede le responsabilità, semmai esistenti. Quest’ultima è stata la prospettazione della difesa nel giudizio contabile. È stato un processo tecnicamente molto interessante ma anche molto impegnativo, la decisione favorevole dell’Organo della nomofilachia mi ha ripagato del tanto impegno”.