cronaca

C'è l'ordinanza del Comune per prevenire gli incendi nel periodo estivo

martedì 23 luglio 2024

Il Comune di San Venanzo ha emanato un’ordinanza per la prevenzione incendi sul territorio comunale. L’ordinanza dispone che fino a martedì 15 ottobre, “salvo diverse disposizioni”, allo scopo di prevenire lo sviluppo di incendi boschivi, sono istituiti su tutto il territorio comunale i divieti e gli obblighi riguardanti le azioni che possono determinare o scongiurare “anche il solo potenziale innesco di incendi nel rispetto delle vigenti normative”. Nello specifico è stabilito il divieto di accensione di fuochi di qualsiasi tipo e natura che possano cagionare incendi di superfici boscate, sterpaglie e simili; il divieto di accensione fuochi in zone a rischio propagazione incendi e nelle giornate ventose anche nelle aree attrezzate con appositi bracieri.

Divieto anche di usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, di gettare fiammiferi, sigari, sigarette accese o qualsiasi altro materiale in fase di combustione ovvero compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di innesco incendio; divieto di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici se non appositamente autorizzati. No anche al transito o alla sosta fuori dalle sedi stradali in presenza di vegetazione secca con mezzi a motore caldo che potrebbero essere fonte di innesco incendio delle sterpaglie.

E’ imposto inoltre obbligo a tutti i proprietari dei terreni prossimi ai boschi, ai covoni di grano, ad erbe secche e ad ogni altra materia combustibile, di adottare tutte le azioni atte a prevenire ogni tipo di incendio. I proprietari o affittuari di terreni coltivati devono circoscrivere l’intero fondo con una striscia di terreno solcata dall’aratro o altra attrezzatura completamente scevra di stoppie, per una fascia di almeno cinque metri di larghezza. I proprietari ed affittuari di terreni incolti o tenuti a pascolo hanno l’obbligo di tagliare erbe e sterpaglie che crescono spontaneamente. Gli interventi di pulizia dei terreni dovranno essere effettuati provvedendo contestualmente alla rimozione dei rifiuti prodotti e quant’altro possa essere veicolo di incendio o pericolo per l’incolumità pubblica e privata, con avvertenza che in caso di inosservanza verranno adottati tutti i provvedimenti sostitutivi in danno ai trasgressori. Nessuno potrà bruciare le stoppie fino al 15 ottobre, salvo diversa disposizione da parte degli enti di competenza.